In riferimento alla lettera B “Requisiti
di Ordine Generale e di Idoneità professionale”,
punto 2 di cui alla pagina 9 del Bando di gara, così
come previsto alla lettera b) “ALTRE INFORMAZIONI”
del Bando, si precisa quanto segue:
Per lavori di importo superiore alla classifica II, la norma
(art. 63 DPR 207/2010) prevede che le imprese partecipanti
siano in possesso della certificazione di qualità aziendale.
Per quanto attiene al sistema di qualità , nelle ATI,
atteso che la ratio della normativa in materia è quella
di agevolare la partecipazione alle gare anche di imprese
di piccole dimensioni, non risulta alterare la par condicio
tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola
e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto
per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese
riunite in possesso di classifica I e II. Ne consegue che,
se il raggruppamento copre con le iscrizioni SOA l’importo
dell’appalto, può essere ammesso alla gara, anche
se privo del requisito della certificazione di qualità
il cui possesso non è prescritto nella classifica I
e II (Parere Autorità sui Lavori Pubblici n. 125 del
22.11.2007).
Pertanto, la condizione del possesso della certificazione
di qualità da parte di tutte le imprese ATI è
da considerarsi una condizione necessaria solamente al fine
della riduzione della garanzia fidejussoria provvisoria (art.
75 comma 7 del D.Lgs 163/2006).
In conclusione quanto riportato alla predetta lettera B) punto
2, secondo capoverso del Bando, è da considerare esclusivamente
condizione necessaria con solo riferimento alla riduzione
della polizza fidejussoria e non ai fini della partecipazione
alla gara medesima.
Lucera lì, 25.07.2011
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