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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Chi deve pagare
I proprietari di abitazioni principali classificate in catasto alla categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, i proprietari di altri fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli a qualsiasi uso destinati - I titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi sugli immobili di cui sopra - Il locatario nell’ambito della locazione finanziaria ed il concessionario di aree demaniali.

A decorrere dall’anno 2008 è prevista l’esenzione degli immobili destinati ad abitazione principale (abitazione di residenza del soggetto passivo) e delle relative pertinenze riconosciute dal Comune. E' inoltre esente l'abitazione (non appartenente alla categoria A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la residenza

Quanto si deve pagare
A ciascun Comune è affidata la gestione dell'imposta relativamente agli immobili ricompresi nel suo territorio. In particolare spetta all’Ente stabilire, con apposita deliberazione, le aliquote e le detrazioni da applicare per il calcolo del tributo.L'imposta è determinata dal valore degli immobili. In generale, per i fabbricati, il valore ai fini I.C.I. è desumibile applicando le rendite catastali vigenti al 1° gennaio di ogni anno, rivalutate a norma di legge. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per i terreni agricoli è calcolato sulla base del reddito dominicale.Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile.

Adempimenti dei contribuenti
I contribuenti soggetti ad I.C.I. devono provvedere al calcolo del tributo dovuto a favore del Comune nel cui territorio posseggono immobili. Il versamento del tributo deve essere effettuato sul c/c postale n. 79924692 intestato a: Comune di Lucera servizio tesoreria ICI. A tal fine l'Ente invia ai contribuenti che abbiano già versato l'ICI una nota informativa con allegati i bollettini precompilati nella parte anagrafica. In alternativa è possibile effettuare il versamento utilizzando il modello F24 presso gli uffici postali, le banche ed i concessionari della riscossione, riportando i seguenti codici: codice Ente E716, codice tributo abitaz. principale 3901, terreni agricoli 3902, aree fabbricabili 3903, altri fabbricati 3904, interessi 3906, sanzioni 3907.
I versamenti vanno effettuati:

1° RATA
Entro il 16 giugno, per un importo pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
2° RATA
Entro il 16 dicembre pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

Con la piena operatività del sistema di circolazione dei dati catastali, la dichiarazione ministeriale ICI deve essere presentata - nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - esclusivamente nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo comportino riduzioni d'imposta oppure non siano immediatamente disponibili per il Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale (ad es. terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, immobile che ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità, ecc...). La comunicazione ICI da presentarsi entro 90 giorni è stata eliminata. I principali casi in cui va presentata ancora la dichiarazione ICI sono riportati nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione ICI ministeriale reperibili nella sezione modulistica.

Regolamento I.C.I.
Modulistica
 
 
 
 

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Comune di Lucera - Corso Garibaldi - tel: 0881.541111 - C.F.: 82000950715
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