L'Imposta Comunale sugli Immobili è
stata istituita con il
D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504.
Chi deve pagare
I proprietari di abitazioni principali classificate in catasto
alla categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, i proprietari
di altri fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli
a qualsiasi uso destinati - I titolari di diritti di usufrutto,
uso, abitazione, superficie, enfiteusi sugli immobili di cui
sopra - Il locatario nell’ambito della locazione finanziaria
ed il concessionario di aree demaniali.
A decorrere dall’anno 2008 è prevista l’esenzione
degli immobili destinati ad abitazione principale (abitazione
di residenza del soggetto passivo) e delle relative pertinenze
riconosciute dal Comune. E' inoltre esente l'abitazione (non
appartenente alla categoria A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato
gratuito a parenti entro il 2° grado che vi abbiano stabilito
la residenza
Quanto si deve pagare
A ciascun Comune è affidata la gestione dell'imposta
relativamente agli immobili ricompresi nel suo territorio.
In particolare spetta all’Ente stabilire, con apposita
deliberazione, le aliquote e le detrazioni da applicare per
il calcolo del tributo.L'imposta è determinata dal
valore degli immobili. In generale, per i fabbricati, il valore
ai fini I.C.I. è desumibile applicando le rendite catastali
vigenti al 1° gennaio di ogni anno, rivalutate a norma
di legge. Per le aree fabbricabili il valore è costituito
da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno
di imposizione. Per i terreni agricoli è calcolato
sulla base del reddito dominicale.Il tributo è dovuto
per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso dell'immobile.
Adempimenti dei contribuenti
I contribuenti soggetti ad I.C.I. devono provvedere al calcolo
del tributo dovuto a favore del Comune nel cui territorio
posseggono immobili. Il versamento del tributo deve essere
effettuato sul c/c postale n. 79924692 intestato a:
Comune
di Lucera servizio tesoreria ICI. A tal fine l'Ente invia
ai contribuenti che abbiano già versato l'ICI una nota
informativa con allegati i bollettini precompilati nella parte
anagrafica. In alternativa è possibile effettuare il
versamento utilizzando il modello F24 presso gli uffici postali,
le banche ed i concessionari della riscossione, riportando
i seguenti codici: codice Ente E716, codice tributo abitaz.
principale 3901, terreni agricoli 3902, aree fabbricabili
3903, altri fabbricati 3904, interessi 3906, sanzioni 3907.
I versamenti vanno effettuati: