La tassa rifiuti è stata istituita
con il
D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507.
Chi deve pagare
Il tributo è dovuto da chi occupa o detiene locali
ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
zone del territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree
scoperte adibite a verde. La tassa non è dovuta relativamente
ai locali ed alle aree che non possono produrre rifiuti per
la loro natura (impianti tecnologici, locali con altezza inferiore
ad 1,5 mt., ecc…), per il particolare uso cui sono stabilmente
destinati (impianti sportivi, celle frigorifere, ecc…)
o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità
nel corso dell'anno (locali inagibili, vuoti e senza utenze,
ecc…). Tali circostanze debbono essere puntualmente
dichiarate e debitamente riscontrate dall’Ente.La tassa
non è, inoltre, dovuta relativamente alle superfici
con produzione di rifiuti speciali.
Quanto si deve pagare
A ciascun Comune è affidata la gestione della tassa
relativamente ai locali ed alle aree ricomprese nel suo territorio.
In particolare spetta all’Ente stabilire, con apposita
deliberazione, le tariffe da applicare per ciascuna categoria
con omogenea produzione di rifiuti.
La tassa è dovuta per anno solare, in base ad una tariffa
differenziata a seconda della destinazione d’uso dei
locali, secondo la seguente formula: